La produzione delle notizie

Come emerso, oggi ci troviamo a far fronte alla perdita del monopolio dei media tradizionali sulla produzione e la circolazione delle notizie. Ognuno ha la possibilità di immettere in rete informazioni su se stesso (dati, immagini, luoghi, interessi, connessioni con altri utenti…), sugli ambienti di cui fa parte (Comune di residenza, azienda, sale da ballo, gruppo di mamme e papà della scuola…), sulle notizie di attualità. Ognuno può dare giudizi e replicare ai giudizi della sua cerchia di contatti senza preoccuparsi delle ricadute che l’espressione pubblica di un pensiero potrebbe avere né delle eventuali conseguenze legali.

A differenza dei media tradizionali, sottoposti a una legislazione che va dalla nostra Carta Costituzionale (art. 21) alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 19), alla Legge sulla Stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948), al regolamento dell’Ordine dei Giornalisti, la circolazione delle informazioni in rete non è sempre disciplinata. Esistono casi, quali i blog o i social network, in cui non è previsto alcun intervento da parte delle pubbliche autorità in caso delle cosiddette “violazioni a mezzo stampa”. La ragione, come si può facilmente immaginare, sta nella definizione data di “stampa”. A seguito della sentenza del 17 luglio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute affermando un’interpretazione estensiva della nozione di stampa contenuta nell’art 21, comma 3, Cost. e nell’art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. La nuova interpretazione prende in considerazione il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura, ossia testata e periodicità) e teleologico (scopo della pubblicazione, ossia esposizione e analisi di notizie di attualità dirette al pubblico) propri di un giornale. Allo stesso modo, il termine “riproduzione” non è più inteso in senso esclusivamente meccanico o chimico, ma si estende a comprendere la “potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato”. Tuttavia, in questa definizione di stampa non sono inclusi blog, newsletter, mailing list e social network.

La sentenza della Cassazione del 1 febbraio 2017, n. 4873, ha affermato che Facebook, non può essere qualificato come “stampa”, difettando i requisiti strutturale e teleologico. Non è quindi applicabile l’aggravante prevista nel caso di diffamazione avvenuta tramite Facebook, ma è applicabile quella prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., espressamente riferita anche al caso di diffamazione attraverso “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Dunque le piattaforme come i social network, o comunque i raccoglitori di notizie (motori di ricerca, feed…) si collocano in Italia in una sorta di area grigia della legislazione per cui sono effettivamente punibili gli autori di diffamazione, ma ciò generalmente non avviene. La ragione è l’estrema difficoltà portata dalle specifiche del mezzo, ossia dell’estrema velocità di diffusione delle notizie “virali”, della tendenza all’anonimato, della scarsa consapevolezza degli utenti che spesso rilanciano o commentano notizie senza citarne la fonte prima. La diffusione di una notizia diffamatoria in rete assomiglia più a un passaparola che al rilancio di un organo di stampa (che, per inciso, prevederebbe un previo lavoro di ricerca e conferma della notizia proprio per ovviare al rischio di commettere diffamazione a mezzo stampa). Su internet il rischio di commettere una violazione della legge non è percepito dagli utenti, che vivono l’ambiente digitale con estrema leggerezza, come se le informazioni che vi circolano non avessero ricadute sul mondo “reale” – mentre Ronnie Pinn e l’interazionalismo ci hanno dimostrato che così non è.